Comune di Loreggia
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I L P I A N O C A S A D E L

C O M U N E D I L O R E G G I A
L.R. 10 LUGLIO 2009 N. 14
"INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE"
ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5.

C O M U N E D I L O R E G G I A
L.R. 10 LUGLIO 2009 N. 14
"INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE"
ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5.
Ecco gli ulteriori limiti e modalità comunali rispetto a quanto già previsto dalla legge medesima:
- al fine di evitare contenziosi tra confinanti, anche di tipo civilistico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge dovranno rispettare le norme in materia di distanze dai confini di proprietà (salvo il caso di consenso dei terzi confinanti, previa costituzione di idoneo vincolo di inedificabilità fino alla distanza minima di ml. 10,00 tra fabbricati, registrato e trascritto) e dalle sedi stradali previste dalle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente;
- al fine di evitare la costruzione di edifici che mal si inseriscono nell'edificato alterandone la visione di insieme, gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 potranno essere realizzati rispettando le altezze massime previste nelle Norme di Attuazione e nel Repertorio Normativo del P.R.G.; Nell'ipotesi in cui si preveda la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio/edifici esistente/i, è ammessa una deroga all'altezza massima prevista dalle norme fino ad un massimo del 15%;
- la dimensione minima degli alloggi dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 85 del vigente regolamento edilizio comunale;
- al fine di non compromettere la vivibilità degli spazi aperti, gli ampliamenti di edifici adibiti ad attività produttiva / commerciale e direzionale dovranno dotarsi della quantità di parcheggi previsti dalle vigenti norme tecniche di attuazione, in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie. Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 relativi alle attività produttive e commerciali situate in zona territoriale impropria che risultano censite nel P.R.G. con apposita scheda (S1) ai sensi della ex L.R. n. 11/87 e scheda (S2) ai sensi art. 30 ex legge 61/85 , ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla L.R. n. 14/2009 si ritiene che siano da considerare come situate in zona propria purché l'ampliamento venga realizzato interamente all'interno dell'area di pertinenza prevista nella scheda approvata. In ogni caso al fine di non accentuare problematiche connesse alla presenza di insediamenti produttivi esistenti, individuati dal piano regolatore vigente come attività da trasferire, si esclude la possibilità di applicare la L.R. n. 14/2009 per tali immobili;
- ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2 della L.R. n. 14/2009, nel caso che l'ampliamento venga richiesto non in aderenza all'edificio esistente, la Denuncia di Inizio Attività o la richiesta di Permesso di Costruire dovrà contenere idonea documentazione (relazione, fotografie dell'edificato e dell'intorno ambientale, prospetti comparativi, rendering progettuale, ecc..) atta a giustificare l'impossibilità a costruire in aderenza o atta a dimostrare che l'ampliamento in aderenza compromette l'armonia estetica dell'edificio;
- di estendere le esclusioni di cui alla lettera a) dell'art. 9 della LR 14/2009 a tutte le zone territoriali omogenee "A" individuate dal PRG vigente, in quanto aree soggette a particolari forme di tutela storico-artistico e/o ambientale e paesaggistico; delibera CC n. 44 del 29/10/2009 - pag, 7/8;
- le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai procedimenti in corso alla data di adozione della presente deliberazione relativi alla prima casa di abitazione;
- Al fine di salvaguardare l'ambito di tutela di complessi o edifici di interesse storico-architettonico-ambientale, individuato dal P.R.G. vigente, si esclude la possibilità di applicare la L.R. n. 14/2009 in tali ambiti.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 29.10.2009.pdf | 104 KB |